Calcolo aggiornato ai parametri della Circolare INPS n.8/2026 (Gestione Separata) e n.14/2026 (Gestione Artigiani/Commercianti). Include la doppia contribuzione e l'impatto aziendale aggregato.
Si presume quote uguali (50.00% per ciascuno). Tutti i soci sono anche amministratori operativi con stesso compenso.
Monte compensi annuo società: 60.000 €
su compenso amministratore
su quota utile
⚠ Quota sopra €56.224 → applicato incremento +1% sull'eccedenza fino al massimale
Attenzione: base imponibile = utile fiscale × quota di partecipazione, indipendentemente dalla distribuzione. Si pagano contributi anche su utili reinvestiti in azienda (Circ. INPS n.102/2003).
totale contribuzione INPS annua generata dalla compagine sociale, pari al 27.26% del valore prodotto dall'azienda (utile + monte compensi: 260.000 €)
Quota 2/3 Gestione Separata × 2 amministratori → costo deducibile per la Srl, ma cassa in uscita reale
Quota 1/3 GS in busta + IVS sulla quota utile → riduce direttamente il reddito netto degli imprenditori
Spunto di riflessione: con 70.868 € annui di esborso contributivo, in 10 anni la compagine sociale e la società versano complessivamente 708.684 €. Quanta di questa cifra si tradurrà effettivamente in pensione, copertura invalidità e tutela superstiti per le famiglie dei soci?
Natura del simulatore. Questo strumento fornisce una stima indicativa basata sui parametri ufficiali pubblicati dall'INPS per il 2026 (Circolare n.8 del 3/02/2026 per la Gestione Separata; Circolare n.14 del 9/02/2026 per le Gestioni Artigiani e Commercianti). Il calcolo presuppone quote societarie uguali tra i soci, identico compenso amministratore per ciascuno, e partecipazione abituale/prevalente di tutti i soci al lavoro aziendale nello scenario di doppia contribuzione.
Variabili non considerate. Non sono inclusi: agevolazioni contributive (riduzione 35% forfettari, riduzione 50% over 65 pensionati, riduzione 50% nuovi iscritti 2025), regime di concordato preventivo biennale, eventuali contributi a casse professionali, IRPEF, IRES, IRAP e relative addizionali, oneri previdenziali integrativi su TFM, contributi INAIL ove dovuti.
Valore non sostitutivo. I risultati non costituiscono consulenza fiscale, previdenziale, legale o assicurativa, né parere professionale qualificato ai sensi di legge. Ogni decisione operativa deve essere assunta esclusivamente previo confronto con commercialista, consulente del lavoro o legale di fiducia.
Aggiornamento dati. Aliquote, minimali e massimali sono soggetti a revisione annuale da parte dell'INPS e a modifiche legislative. Verificare sempre i parametri vigenti alla data dell'effettivo calcolo contributivo.